Art. 8 
 
Finanziamento per la realizzazione di progetti relativi  a  piani  di
                                zona 
 
    1. Per la realizzazione di progetti previsti dai Piani di zona di
cui all'obiettivo 18 del Piano regionale per la salute e il benessere
sociali 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno  2006,  n.
13 (Approvazione del piano regionale per la salute  ed  il  benessere
sociale  2006/2008),  e'  autorizzata  la  spesa  di   euro   300.000
(obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 58405). 
    2. Alla realizzazione dei progetti di cui  al  comma  1,  possono
provvedere sia la Regione sia gli enti locali interessa  ti  mediante
risorse  derivanti  da  trasferimenti  con  vincolo   settoriale   di
destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. 
    3. L'approvazione  dei  progetti  e  l'eventuale  erogazione  del
trasferimento agli enti locali e' effettuata con deliberazione  della
Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio  permanente
degli enti locali.