Art. 8 Finanziamento per la realizzazione di progetti relativi a piani di zona 1. Per la realizzazione di progetti previsti dai Piani di zona di cui all'obiettivo 18 del Piano regionale per la salute e il benessere sociali 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008), e' autorizzata la spesa di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 58405). 2. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1, possono provvedere sia la Regione sia gli enti locali interessa ti mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. 3. L'approvazione dei progetti e l'eventuale erogazione del trasferimento agli enti locali e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.