Art. 9 
 
Finanziamento agli enti locali per il trattamento delle acque reflue 
 
    1.  Al  fine  di  consentire  la  copertura  dei  maggiori  oneri
sostenuti   dagli   enti   locali   nell'anno    2009    a    seguito
dell'interruzione del servizio di smaltimento dei  rifiuti  derivanti
dal trattamento delle acque reflue e al conseguente conferimento,  in
via  eccezionale  e  transitoria,  presso  impianti  di  recupero   o
smaltimento ubicati al di fuori  della  Regione,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 -  capitolo
49415). 
    2. Al finanziamento dell'onere di cui al  comma  1,  si  provvede
mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di
destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. 
    3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 e' effettuato
in  favore  dei  soli  enti  locali  che  svolgono  le  attivita'  di
trattamento delle acque reflue; l'erogazione delle  predette  risorse
e' effettuata sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti  con
deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo  parere  del
Consiglio permanente degli enti locali.