Art. 9 Finanziamento agli enti locali per il trattamento delle acque reflue 1. Al fine di consentire la copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti locali nell'anno 2009 a seguito dell'interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue e al conseguente conferimento, in via eccezionale e transitoria, presso impianti di recupero o smaltimento ubicati al di fuori della Regione, e' autorizzata la spesa di euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 49415). 2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. 3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 e' effettuato in favore dei soli enti locali che svolgono le attivita' di trattamento delle acque reflue; l'erogazione delle predette risorse e' effettuata sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.