(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 14 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 1. L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), e' sostituito dal seguente: «Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti prescritti e dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite.». 2. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999, come modificato dal comma 1, e' aggiunto il seguente: «7-bis. In deroga a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di pagamenti rateali, la rateizzazione delle somme da restituire e' ammessa, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.». 3. Dopo il comma 7-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999, inserito dal comma 2, e' aggiunto il seguente: «7-ter. La ripetizione e' esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.».