(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
               Valle d'Aosta n. 28 del 14 luglio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 
 
    1. L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 3 della legge regionale
7  giugno  1999,  n.  11  (Testo  unico  in  materia  di  provvidenze
economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili  e  sordomuti),
e' sostituito dal seguente: 
      «Il successivo formale provvedimento di revoca produce  effetti
a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti prescritti e
dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite.». 
    2. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n.  11/1999,
come modificato dal comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. In deroga a quanto  previsto  dalla  normativa  regionale
vigente in materia di pagamenti rateali, la rateizzazione delle somme
da restituire e' ammessa, su richiesta dell'interessato, fino  ad  un
massimo di centoventi rate  mensili,  fatto  salvo  il  caso  in  cui
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.». 
    3. Dopo il comma 7-bis  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.
11/1999, inserito dal comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «7-ter. La ripetizione e' esclusa nel caso in  cui  il  debitore,
entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione   del
provvedimento  di  revoca,  comprovi  di  possedere   un   indicatore
regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo del
beneficio revocato, pari o inferiore  alla  soglia  di  accesso  alle
prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'art. 3 della
legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza
economica), fatto salvo il caso  in  cui  l'indebita  percezione  sia
dovuta a dolo dell'interessato.».