Art. 2 Disposizione transitoria 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7-bis e 7-ter, della legge regionale n. 11/1999, introdotti dall'art. 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la restituzione delle somme indebitamente percepite non sia ancora iniziata.