Art. 2 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7-bis e 7-ter,  della
legge regionale n. 11/1999, introdotti dall'art. 1, commi 2 e  3,  si
applicano anche ai casi in cui, alla data di entrata in vigore  della
presente legge, la restituzione delle somme  indebitamente  percepite
non sia ancora iniziata.