Art. 3 
 
                       Forme di collaborazione 
 
    1. Le forme di  collaborazione  di  cui  all'art.  2  del  d.lgs.
26/2008  si  intendono   previste,   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, a favore della Regione, dell'Azienda USL e dei Comuni. 
    2.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  trasferite,  la   Regione,
l'Azienda USL e i Comuni accedono, secondo modalita'  concordate  con
il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la
cui tenuta e' di competenza del medesimo.