Art. 3 Forme di collaborazione 1. Le forme di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. 26/2008 si intendono previste, nell'ambito delle rispettive competenze, a favore della Regione, dell'Azienda USL e dei Comuni. 2. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la Regione, l'Azienda USL e i Comuni accedono, secondo modalita' concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del medesimo.