Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del  d.lgs.  26/2008,  il
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 decorre dalla data  di
attribuzione delle occorrenti  risorse  finanziarie  da  parte  dello
Stato. 
    2. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via
provvisoria, in conformita' al d.p.c.m. 26 maggio 2000 e  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre  2000  (Criteri
di ripartizione e ripartizione tra le regioni per  l'esercizio  delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.112,  in
materia di salute umana e sanita' veterinaria), e, in via definitiva,
con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. 26/2008. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. 
      Aosta, 17 giugno 2009 
 
                              ROLLANDIN 
 
    (Omissis)