Art. 5 Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 26/2008, il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 decorre dalla data di attribuzione delle occorrenti risorse finanziarie da parte dello Stato. 2. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformita' al d.p.c.m. 26 maggio 2000 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000 (Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria), e, in via definitiva, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. 26/2008. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 17 giugno 2009 ROLLANDIN (Omissis)