Art. 11 
 
      Relazione di valutazione previsionale del clima acustico 
 
    1. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico e'
predisposta nei casi e con le modalita' stabiliti ai sensi  dell'art.
1, comma 2, lettera d), per: 
      a) la realizzazione di scuole, asili nido,  ospedali,  case  di
cura e di riposo; 
      b) la nuova edificazione attuata mediante piano urbanistico  di
dettaglio (PUD), escluse le zone territoriali  di  tipo  A,  prossime
alle opere di cui all'art. 10, comma 1; 
      c)  la  realizzazione  di  altre  infrastrutture  collocate  in
specifici ambiti individuati dal piano  comunale  di  classificazione
acustica. 
    2. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico e'
predisposta contestualmente all'acquisizione del  titolo  abilitativo
edilizio  ed  e'  subordinata   al   parere   vincolante   dell'ARPA,
relativamente alla conformita'  della  medesima  ai  criteri  tecnici
stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 1, e  alla  compatibilita'  del
clima acustico con la tipologia di insediamento da realizzare. 
    3. Qualora il clima acustico non sia compatibile con la tipologia
di  insediamento  da  realizzare,   la   relazione   di   valutazione
previsionale del  clima  acustico  prevede  specifici  interventi  di
mitigazione, anche mediante  l'attuazione  di  adeguati  accorgimenti
progettuali.