Art. 11 Relazione di valutazione previsionale del clima acustico 1. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico e' predisposta nei casi e con le modalita' stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), per: a) la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo; b) la nuova edificazione attuata mediante piano urbanistico di dettaglio (PUD), escluse le zone territoriali di tipo A, prossime alle opere di cui all'art. 10, comma 1; c) la realizzazione di altre infrastrutture collocate in specifici ambiti individuati dal piano comunale di classificazione acustica. 2. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico e' predisposta contestualmente all'acquisizione del titolo abilitativo edilizio ed e' subordinata al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformita' della medesima ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 1, e alla compatibilita' del clima acustico con la tipologia di insediamento da realizzare. 3. Qualora il clima acustico non sia compatibile con la tipologia di insediamento da realizzare, la relazione di valutazione previsionale del clima acustico prevede specifici interventi di mitigazione, anche mediante l'attuazione di adeguati accorgimenti progettuali.