Art. 13 Autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' temporanee 1. Lo svolgimento di attivita' temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico al di fuori delle aree a cio' destinate dai piani comunali di classificazione acustica, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune ten-itorialmente competente. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato presenta, prima dell'inizio dell'attivita' o della manifestazione, apposita domanda al Comune, corredata, ove previsto, di una relazione di previsione di impatto acustico. 3. I Comuni, sentita l'ARPA, possono concedere l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Nell'autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione dell'impatto acustico sull'ambiente circostante. 4. In mancanza di comunicazione da parte del Comune di un motivato diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione si intende assentita, fermo restando l'obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli dichiarati di emissione sonora e di adottare le misure di contenimento indicate nella domanda.