Art. 13 
 
      Autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' temporanee 
 
    1. Lo svolgimento di attivita' temporanee o di manifestazioni  in
luogo pubblico al di fuori delle aree  a  cio'  destinate  dai  piani
comunali di classificazione acustica, qualora comporti  l'impiego  di
macchinari o impianti rumorosi  o,  comunque,  determini  un  impatto
sonoro   significativo   sull'ambiente   circostante,   deve   essere
preventivamente autorizzato dal Comune ten-itorialmente competente. 
    2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il
soggetto interessato presenta,  prima  dell'inizio  dell'attivita'  o
della manifestazione, apposita  domanda  al  Comune,  corredata,  ove
previsto, di una relazione di previsione di impatto acustico. 
    3. I Comuni, sentita l'ARPA, possono  concedere  l'autorizzazione
anche in deroga ai valori limite previsti  dalla  normativa  vigente.
Nell'autorizzazione possono  essere  contenute  prescrizioni  per  la
riduzione dell'impatto acustico sull'ambiente circostante. 
    4. In mancanza  di  comunicazione  da  parte  del  Comune  di  un
motivato diniego entro quindici  giorni  dalla  data  di  ricevimento
della domanda, l'autorizzazione si intende assentita, fermo  restando
l'obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare  i  livelli
dichiarati  di  emissione  sonora  e  di  adottare   le   misure   di
contenimento indicate nella domanda.