Art. 14 Vigilanza e controllo 1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i Comuni e il Corpo forestale della Valle d'Aosta svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA, le attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge.