Art. 14 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
    1. Fatte  salve  le  competenze  riconosciute  dallo  Stato  agli
ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria,  i  Comuni  e  il  Corpo
forestale   della   Valle   d'Aosta   svolgono,   avvalendosi   della
collaborazione  tecnica  dell'ARPA,  le  attivita'  di  vigilanza   e
controllo sull'osservanza della presente legge.