Art. 15 Sanzioni 1. Il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di classificazione acustica comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 10.000. 2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo8, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500. 3. Lo svolgimento di attivita' temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico in assenza dell'autorizzazione comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500. 4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo. 14. 5. Nei casi di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il responsabile della violazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ivi previste, deve porre in essere azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori. 6. Nel caso di commissione di un'ulteriore violazione della medesima specie, commessa nell'arco di sei mesi dalla prima contestazione, esclusi i termini previsti per porre in essere le azioni di risanamento di cui al comma 5, l'esercizio dell'attivita' e' sospesa dall'autorita' competente sino all'avvenuto adeguamento. 7. Ai fini della sospensione di cui al comma 6, i soggetti che hanno accertato una delle violazioni di cui al presente articolo, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ne riferiscono per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente.