Art. 15 
 
                              Sanzioni 
 
    1.  Il  mancato  rispetto  dei  limiti  fissati  dai   piani   di
classificazione acustica  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  di
denaro da euro 1.500 a euro 10.000. 
    2. Il mancato rispetto degli adempimenti  di  cui  all'articolo8,
comma 1,  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro  da  euro
500 a euro 5.500. 
    3. Lo svolgimento di attivita' temporanee o di manifestazioni  in
luogo  pubblico  in  assenza  dell'autorizzazione  comunale  comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  consistente
nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500. 
    4.  L'irrogazione  delle  sanzioni  spetta  al  Presidente  della
Regione, sulla base degli accertamenti svolti e  delle  contestazioni
effettuate dai soggetti di cui all'articolo. 14. 
    5. Nei casi di  superamento  dei  valori  limite  previsti  dalla
normativa vigente, il  responsabile  della  violazione,  fatta  salva
l'applicazione delle sanzioni ivi  previste,  deve  porre  in  essere
azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori. 
    6. Nel caso  di  commissione  di  un'ulteriore  violazione  della
medesima  specie,  commessa  nell'arco  di  sei  mesi   dalla   prima
contestazione, esclusi i termini previsti  per  porre  in  essere  le
azioni di risanamento di cui al comma 5,  l'esercizio  dell'attivita'
e' sospesa dall'autorita' competente sino all'avvenuto adeguamento. 
    7. Ai fini della sospensione di cui al comma 6,  i  soggetti  che
hanno accertato una delle violazioni di  cui  al  presente  articolo,
fermo restando l'obbligo del rapporto  previsto  dall'art.  17  della
legge 24 novembre 1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  ne
riferiscono per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente.