Art. 16 Osservatorio acustico regionale 1. La Regione istituisce presso l'ARPA l'Osservatorio acustico regionale. 2. L'Osservatorio e' composto da rappresentanti: a) dell'ARPA; b) delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica; c) del Consiglio permanente degli enti locali; d) del dipartimento competente in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL). 3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni: a) monitora l'attuazione della presente legge, attraverso l'aggiornamento del catasto delle classificazioni acustiche comunali, la raccolta e l'ordinamento dei dati di rumorosita' ambientale contenuti nelle mappature acustiche comunali e la raccolta dei piani di risanamento acustici comunali, delle societa' e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture; b) raccoglie sistematicamente informazioni sui livelli di rumorosita' ambientale presenti sul territorio regionale e sull'esposizione della popolazione, attraverso programmi di misurazione sul territorio e idonei strumenti informatici di acquisizione ed elaborazione dei dati; c) trasmette ai Comuni i dati rilevati di interesse locale; d) raccoglie e aggiorna i dati rilevanti dal punto di vista delle emissioni sonore relative alle sorgenti presenti sul territorio regionale; e) valida gli strumenti modellistici previsionali sulla base dei dati precedentemente acquisiti, tenuto conto delle particolarita' geografiche del territorio regionale; f) predispone le informazioni richieste, in forma di indicatori, nell'ambito del sistema informativo ambientale regionale; g) predispone le informazioni richieste, in forma di indicatori su scala regionale, nell'ambito del sistema informativo ambientale statale; h) svolge attivita' di comunicazione, informazione e, su richiesta, di consulenza tecnica ai Comuni e alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.