Art. 16 
 
                   Osservatorio acustico regionale 
 
    1. La Regione istituisce presso  l'ARPA  l'Osservatorio  acustico
regionale. 
    2. L'Osservatorio e' composto da rappresentanti: 
      a) dell'ARPA; 
      b) delle strutture regionali competenti in materia di  ambiente
e di urbanistica; 
      c) del Consiglio permanente degli enti locali; 
      d) del dipartimento competente  in  materia  di  prevenzione  e
sicurezza degli ambienti  di  lavoro  dell'Azienda  regionale  Unita'
sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL). 
    3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni: 
      a)  monitora  l'attuazione  della  presente  legge,  attraverso
l'aggiornamento del catasto delle classificazioni acustiche comunali,
la raccolta  e  l'ordinamento  dei  dati  di  rumorosita'  ambientale
contenuti nelle mappature acustiche comunali e la raccolta dei  piani
di risanamento acustici comunali, delle  societa'  e  degli  enti  di
gestione  dei  servizi  pubblici  di  trasporto  e   delle   relative
infrastrutture; 
      b)  raccoglie  sistematicamente  informazioni  sui  livelli  di
rumorosita'  ambientale   presenti   sul   territorio   regionale   e
sull'esposizione   della   popolazione,   attraverso   programmi   di
misurazione  sul  territorio  e  idonei  strumenti   informatici   di
acquisizione ed elaborazione dei dati; 
      c) trasmette ai Comuni i dati rilevati di interesse locale; 
      d) raccoglie e aggiorna i dati rilevanti  dal  punto  di  vista
delle emissioni sonore relative alle sorgenti presenti sul territorio
regionale; 
      e) valida gli strumenti modellistici  previsionali  sulla  base
dei dati precedentemente acquisiti, tenuto conto delle particolarita'
geografiche del territorio regionale; 
      f)  predispone  le  informazioni   richieste,   in   forma   di
indicatori, nell'ambito del sistema informativo ambientale regionale; 
      g) predispone le informazioni richieste, in forma di indicatori
su scala regionale, nell'ambito del  sistema  informativo  ambientale
statale; 
      h)  svolge  attivita'  di  comunicazione,  informazione  e,  su
richiesta, di consulenza tecnica ai Comuni e alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.