Art. 17 
 
                       Diritti di istruttoria 
 
    1. La Giunta regionale, fatta eccezione  per  l'attivita'  svolta
dall'Osservatorio  acustico   regionale,   stabilisce   con   propria
deliberazione la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei
soggetti interessati per l'attivita'  di  consulenza  tecnica  svolta
dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti volti: 
      a)  alla  predisposizione  e  all'approvazione  dei  piani   di
classificazione acustica; 
      b)  alla  predisposizione  e  all'approvazione  dei  piani   di
risanamento e di miglioramento acustico; 
      c) alla predisposizione e all'approvazione della  relazione  di
previsione di impatto acustico; 
      d) alla predisposizione e all'approvazione della  relazione  di
valutazione previsionale del clima acustico; 
      e)  al  rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento  di
attivita' temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico.