Art. 17 Diritti di istruttoria 1. La Giunta regionale, fatta eccezione per l'attivita' svolta dall'Osservatorio acustico regionale, stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei soggetti interessati per l'attivita' di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti volti: a) alla predisposizione e all'approvazione dei piani di classificazione acustica; b) alla predisposizione e all'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico; c) alla predisposizione e all'approvazione della relazione di previsione di impatto acustico; d) alla predisposizione e all'approvazione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico; e) al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico.