Art. 18 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 6,
e 9, comma 5,  e'  determinato  in  annui  euro  50.000  a  decorrere
dall'anno 2009. 
    2. L'onere di cui al comma  1  trova  copertura  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  della  Regione  per   l'anno
finanziario 2009 e di quello pluriennale per  il  triennio  2009/2011
negli  obiettivi  programmatici   2.2.1.09   (Ambiente   e   sviluppo
sostenibile) e 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi). 
    3. Al finanziamento dell'onere di cui  al  comma  1  si  provvede
mediante l'utilizzo  delle  risorse  di  pari  importo  iscritte  nel
bilancio della Regione  per  l'anno  finanziario  2009  e  di  quello
pluriennale per il triennio  2009/2011  nell'obiettivo  programmatico
2.2.1.09 al capitolo 67364 (Contributi per interventi di  demolizione
di  impianti  per  radiodiffusione  televisiva   e   sonora   e   per
telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica). 
    4. Al finanziamento  degli  interventi  di  competenza  regionale
previsti dal piano regionale triennale di cui all'art. 9 si  provvede
con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale
n. 27 dicembre 1989, n.  90  (Norme  in  materia  di  bilancio  e  di
contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta). 
    5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui  all'art.  15  sono
introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della
Regione. 
    6. Per l'applicazione della presente legge, la  Giunta  regionale
e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.