Art. 18 Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 6, e 9, comma 5, e' determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2009. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di pari importo iscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 al capitolo 67364 (Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiodiffusione televisiva e sonora e per telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica). 4. Al finanziamento degli interventi di competenza regionale previsti dal piano regionale triennale di cui all'art. 9 si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta). 5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 15 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione. 6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.