Art. 2 
 
                             Competenze 
 
    1. Spetta alla Regione,  d'intesa  con  il  Consiglio  permanente
degli enti locali (CPEL), definire, entro nove  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con proprie deliberazioni: 
      a) gli ulteriori criteri tecnici per la  predisposizione  della
classificazione acustica del territorio e la procedura  per  la  loro
approvazione; 
      b)  i  criteri  per  la  predisposizione  della  mappatura  del
territorio, i casi nei quali deve  provvedersi  alla  predisposizione
dei piani di risanamento comunali e delle imprese e la procedura  per
la loro approvazione,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
predisposi- zione  dei  piani  degli  interventi  di  contenimento  e
abbattimento del rumore delle infrastrutture di interesse regionale e
comunale; 
      c) le modalita' per l'identificazione delle priorita' temporali
degli interventi di bonifica dall'inquinamento  acustico  da  attuare
nel territorio regionale e i criteri di finanziamento,  tenuto  conto
di quanto previsto dall'art. 9; 
      d) i casi,  i  criteri  e  le  modalita'  semplificate  per  la
predisposizione della relazione di previsione di impatti acustico, di
valutazione previsionale del clima acustico e  di  impatto  acustico,
tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza  dell'attivita'
svolta; 
      e) le modalita' di presentazione e i  contenuti  delle  domande
per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' temporanee; 
      f) i criteri e le modalita' per la  valutazione  dell'attivita'
utile svolta nel settore dell'acustica dai soggetti  r  chiedenti  il
titolo di tecnico competente in acustica  ambientale,  nonche'  della
documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivita' in modo  non
occasionale; 
      g) i criteri tecnici di dettaglio  per  l'individuazione  delle
aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire
valori limite inferiori a quelli definiti  dalla  normativa  vigente,
nonche' per la delimitazione delle aree remote di  alta  montagna  da
inserire in una specifica classe; 
      h) i criteri tecnici per determinare le modalita' di intervento
nel caso in cui i valori limite per le infrastrutture stradali  ed  i
valori limite al di  fuori  della  fascia  di  pertinenza  non  siano
tecnicamente conseguibili, ovvero, per determinare  i  casi  in  cui,
sulla  base  di  valutazioni  tecniche,  economiche  o  di  carattere
ambientale si renda opportuno procedere  ad  interventi  diretti  sui
ricettori o, tenuto conto della situazione locale, non sia necessario
intervenire; 
      i) la misura dei diritti di  istruttoria  posti  a  carico  dei
soggetti interessati in relazione all'attivita' di consulenza tecnica
svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai
sensi dell'art. 17. 
    2. Spetta inoltre alla Regione: 
      a) l'approvazione del piano regionale triennale  di  intervento
per la bonifica dall'inquinamento acustico; 
      b) il rilascio dell'attestato di riconoscimento per l'esercizio
dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale; 
      c) l'istituzione,  presso  l'ARPA,  dell'Osservatorio  acustico
regionale. 
    3. Nel rispetto della normativa statale vigente e fatte salve  le
competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di  Aosta  e
agli altri Comuni, anche in forma associata attraverso  le  Comunita'
montane, ai sensi dell'art. 83 della legge regionale  n.  7  dicembre
1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta): 
      a)  provvedere  alla  classificazione  acustica   del   proprio
territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso; 
      b) provvedere alla  redazione  ed  approvazione  del  piano  di
risanamento acustico e, ove  previsto,  del  piano  di  miglioramento
acustico; 
      c)  provvedere  alle  attivita'  di   vigilanza   e   controllo
sull'osservanza  della  presente  legge,  anche   avvalendosi   della
collaborazione tecnica dell'ARPA; 
      d) determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo  di
autorizzazione  per  lo  svolgimento  di  particolari  attivita',  in
considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle
stesse.