Art. 2 Competenze 1. Spetta alla Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definire, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprie deliberazioni: a) gli ulteriori criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio e la procedura per la loro approvazione; b) i criteri per la predisposizione della mappatura del territorio, i casi nei quali deve provvedersi alla predisposizione dei piani di risanamento comunali e delle imprese e la procedura per la loro approvazione, nonche' i criteri e le modalita' per la predisposi- zione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di interesse regionale e comunale; c) le modalita' per l'identificazione delle priorita' temporali degli interventi di bonifica dall'inquinamento acustico da attuare nel territorio regionale e i criteri di finanziamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9; d) i casi, i criteri e le modalita' semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatti acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attivita' svolta; e) le modalita' di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' temporanee; f) i criteri e le modalita' per la valutazione dell'attivita' utile svolta nel settore dell'acustica dai soggetti r chiedenti il titolo di tecnico competente in acustica ambientale, nonche' della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivita' in modo non occasionale; g) i criteri tecnici di dettaglio per l'individuazione delle aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa vigente, nonche' per la delimitazione delle aree remote di alta montagna da inserire in una specifica classe; h) i criteri tecnici per determinare le modalita' di intervento nel caso in cui i valori limite per le infrastrutture stradali ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza non siano tecnicamente conseguibili, ovvero, per determinare i casi in cui, sulla base di valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si renda opportuno procedere ad interventi diretti sui ricettori o, tenuto conto della situazione locale, non sia necessario intervenire; i) la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei soggetti interessati in relazione all'attivita' di consulenza tecnica svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dell'art. 17. 2. Spetta inoltre alla Regione: a) l'approvazione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico; b) il rilascio dell'attestato di riconoscimento per l'esercizio dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale; c) l'istituzione, presso l'ARPA, dell'Osservatorio acustico regionale. 3. Nel rispetto della normativa statale vigente e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di Aosta e agli altri Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunita' montane, ai sensi dell'art. 83 della legge regionale n. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta): a) provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso; b) provvedere alla redazione ed approvazione del piano di risanamento acustico e, ove previsto, del piano di miglioramento acustico; c) provvedere alle attivita' di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge, anche avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA; d) determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attivita', in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.