Art. 20 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi  previsti
dalla presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  i  corrispondenti
provvedimenti attuativi della 1.r. n. 9/2006, in quanto compatibili. 
    2. La presente  legge  si  applica  anche  ai  procedimenti  gia'
avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore  della
medesima. 
    La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. 
      Aosta, 30 giugno 2009 
 
                              ROLLANDIN 
 
    (Omissis).