Art. 20 Disposizioni transitorie 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della 1.r. n. 9/2006, in quanto compatibili. 2. La presente legge si applica anche ai procedimenti gia' avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della medesima. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 30 giugno 2009 ROLLANDIN (Omissis).