Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
      a) classificazione acustica:  suddivisione  del  territorio  in
zone acustiche omogenee nelle  quali  siano  applicabili  determinati
valori limite per il rumore  ambientale,  in  relazione  all'uso  del
territorio; 
      b) impatto acustico: effetti sonori prodotti o indotti  in  una
determinata   porzione    di    territorio    dall'insediamento    di
infrastrutture,  opere,  impianti,  attivita'  o  manifestazioni  che
utilizzano  sorgenti  sonore  e  producono  emissioni  di  rumore  in
ambiente esterno, all'interno di abitazioni  e  edifici  circostanti,
ovvero inducono con la loro  presenza  variazioni  nella  rumorosita'
ambientale prodotta da altre sorgenti; 
      c)  clima  acustico:  condizioni  sonore   esistenti   in   una
determinata porzione di territorio o per aree interessate  da  uno  o
piu' edifici singoli,  nei  casi  previsti  dall'art.  11,  derivanti
dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali.