Art. 3 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) classificazione acustica: suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee nelle quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all'uso del territorio; b) impatto acustico: effetti sonori prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall'insediamento di infrastrutture, opere, impianti, attivita' o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all'interno di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosita' ambientale prodotta da altre sorgenti; c) clima acustico: condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio o per aree interessate da uno o piu' edifici singoli, nei casi previsti dall'art. 11, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali.