Art. 4 
 
               Criteri per la classificazione acustica 
 
    1. Ai fini dell'applicazione dei valori di riferimento  stabiliti
dalla normativa vigente, la classificazione acustica  del  territorio
tiene conto delle classi di destinazione d'uso indicate nella tabella
A, nonche' degli ulteriori  criteri  tecnici  di  dettaglio  definiti
dalla Giunta regionale. 
    2. La classificazione acustica costituisce parte integrante degli
strumenti urbanistici vigenti, con i quali e' coordinata, al fine  di
armonizzare le destinazioni d'uso e  le  modalita'  di  sviluppo  del
territorio  con  le  esigenze  di  tutela  dell'ambiente  esterno   e
abitativo dall'inquinamento acustico. 
    3. Le modifiche  e  le  varianti  al  piano  regolatore  generale
comunale  urbanistico  e  paesaggistico  (PRG)   o   agli   strumenti
urbanistici  attuativi,  anche  derivanti  da   procedure   speciali,
comportano la verifica di coerenza con la classificazione acustica e,
qualora necessario, la revisione della medesima. 
    4. I regolamenti edilizi e le norme di attuazione dei PRG o degli
strumenti  urbanistici  attuativi,  qualora  in  contrasto   con   le
disposizioni derivanti dalla classificazione acustica,  sono  oggetto
di adeguamento nei  modi  e  con  le  procedure  di  cui  alla  legge
regionale n. 6  aprile  1998,  n.  11  (Normativa  urbanistica  e  di
pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).