Art. 4 Criteri per la classificazione acustica 1. Ai fini dell'applicazione dei valori di riferimento stabiliti dalla normativa vigente, la classificazione acustica del territorio tiene conto delle classi di destinazione d'uso indicate nella tabella A, nonche' degli ulteriori criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale. 2. La classificazione acustica costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici vigenti, con i quali e' coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalita' di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico. 3. Le modifiche e le varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) o agli strumenti urbanistici attuativi, anche derivanti da procedure speciali, comportano la verifica di coerenza con la classificazione acustica e, qualora necessario, la revisione della medesima. 4. I regolamenti edilizi e le norme di attuazione dei PRG o degli strumenti urbanistici attuativi, qualora in contrasto con le disposizioni derivanti dalla classificazione acustica, sono oggetto di adeguamento nei modi e con le procedure di cui alla legge regionale n. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).