Art. 5 
 
Procedura per l'approvazione dei piani  comunali  di  classificazione
                              acustica 
 
    1. Entro il 31 dicembre 2009, i comuni  trasmettono  la  proposta
del  piano  di  classificazione  acustica  alle  strutture  regionali
competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all'ARPA  per  i
pareri di  competenza,  da  rilasciarsi  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento  della  relativa   richiesta   completa   di   tutta   la
documentazione. 
    2. La proposta del piano di classificazione acustica e' trasmessa
contestualmente anche ai  Comuni  limitrofi  per  l'acquisizione  del
parere in ordine alla classificazione  delle  aree  confinanti.  Tale
parere e'  espresso  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
relativa richiesta e, in caso di inerzia, il  Comune  richiedente  ne
prescinde. 
    3. Acquisiti i pareri di cui ai commi 1  e  2,  la  proposta  del
piano di  classificazione  acustica  e'  adottata  dal  Comune  entro
sessanta  giorni  dal  ricevimento  dei  medesimi  e,   in   seguito,
depositata presso la segreteria comunale in visione al  pubblico  per
trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque puo' presentare le
proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante
avviso pubblicato all'albo del Comune. 
    4. Il Comune approva definitivamente il piano di  classificazione
acustica entro novanta giorni dall'adozione di cui  al  comma  3;  la
deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri di cui ai  commi
1 e 2 e motiva le determinazioni assunte,  anche  in  relazione  alle
osservazioni presentate ai sensi del comma 3. 
    5. I Comuni gia' dotati del  piano  di  classificazione  acustica
alla data dell'il maggio 2006 adeguano il medesimo a quanto  definito
dalla presente legge e agli ulteriori criteri  tecnici  di  dettaglio
definiti dalla Giunta regionale, secondo le modalita' e i termini  di
cui al presente articolo. 
    6. In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano  di
classificazione acustica entro  i  termini  previsti,  il  Presidente
della  Regione  assegna  al  Comune  inadempiente  un   termine   per
provvedere. Decorso inutilmente tale  termine,  il  Presidente  della
Regione, per il  tramite  delle  strutture  regionali  competenti  in
materia di urbanistica e di  ambiente  ed  avvalendosi  del  supporto
tecnico dell'ARPA, provvede in via sostitutiva. Le spese sono poste a
carico del Comune inadempiente.