Art. 5 Procedura per l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica 1. Entro il 31 dicembre 2009, i comuni trasmettono la proposta del piano di classificazione acustica alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all'ARPA per i pareri di competenza, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta completa di tutta la documentazione. 2. La proposta del piano di classificazione acustica e' trasmessa contestualmente anche ai Comuni limitrofi per l'acquisizione del parere in ordine alla classificazione delle aree confinanti. Tale parere e' espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta e, in caso di inerzia, il Comune richiedente ne prescinde. 3. Acquisiti i pareri di cui ai commi 1 e 2, la proposta del piano di classificazione acustica e' adottata dal Comune entro sessanta giorni dal ricevimento dei medesimi e, in seguito, depositata presso la segreteria comunale in visione al pubblico per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque puo' presentare le proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune. 4. Il Comune approva definitivamente il piano di classificazione acustica entro novanta giorni dall'adozione di cui al comma 3; la deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri di cui ai commi 1 e 2 e motiva le determinazioni assunte, anche in relazione alle osservazioni presentate ai sensi del comma 3. 5. I Comuni gia' dotati del piano di classificazione acustica alla data dell'il maggio 2006 adeguano il medesimo a quanto definito dalla presente legge e agli ulteriori criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo. 6. In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano di classificazione acustica entro i termini previsti, il Presidente della Regione assegna al Comune inadempiente un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente ed avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede in via sostitutiva. Le spese sono poste a carico del Comune inadempiente.