Art. 6 
 
      Piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico 
 
    1. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti  nei
casi e con le modalita' stabiliti ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera b). Al fine della verifica di eventuali casi  di  superamento
dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa vigente, i  Comuni
possono    avvalersi    dell'assistenza    e     della     consulenza
dell'Osservatorio acustico regionale di cui all'art. 16. 
    2. Al fine di perseguire i  valori  di  qualita'  definiti  dalla
normativa vigente, i Comuni possono dotarsi di piani di miglioramento
acustico. 
    3. L'approvazione dei piani di risanamento acustico, se del caso,
costituisce variante non sostanziale al piano regolatore  comunale  e
contiene gli elaborati tecnici necessari alla corretta individuazione
della variante medesima. 
    4. I piani comunali di risanamento acustico recepiscono,  per  le
parti di competenza  territoriale  di  ogni  Comune,  i  piani  degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore di cui  all'art.
7, predisposti dalle societa' e dagli enti di  gestione  dei  servizi
pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture e  i  piani  di
risanamento acustico predisposti dalle imprese ai sensi dell'art. 8.