Art. 6 Piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico 1. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti nei casi e con le modalita' stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b). Al fine della verifica di eventuali casi di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa vigente, i Comuni possono avvalersi dell'assistenza e della consulenza dell'Osservatorio acustico regionale di cui all'art. 16. 2. Al fine di perseguire i valori di qualita' definiti dalla normativa vigente, i Comuni possono dotarsi di piani di miglioramento acustico. 3. L'approvazione dei piani di risanamento acustico, se del caso, costituisce variante non sostanziale al piano regolatore comunale e contiene gli elaborati tecnici necessari alla corretta individuazione della variante medesima. 4. I piani comunali di risanamento acustico recepiscono, per le parti di competenza territoriale di ogni Comune, i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'art. 7, predisposti dalle societa' e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture e i piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese ai sensi dell'art. 8.