Art. 7 Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle societa' e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. 1. I piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle societa' e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sono soggetti: a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente; b) all'acquisizione dei pareri delle strutture regionali interessate per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente; c) all'approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilita' con gli strumenti urbanistici vigenti e all'uso del territorio in atto. 2. Al fine della predisposizione del piano di cui al comma 1, le societa' e gli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture verificano i valori di riferimento previsti dalla normativa vigente e ne assicurano l'effettivo rispetto. 3. Per quanto riguarda le infrastrutture di interesse regionale e comunale si provvede con le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b).