Art. 7 
 
Piani degli interventi di  contenimento  e  abbattimento  del  rumore
   delle societa' e degli enti di gestione dei servizi pubblici di 
             trasporto e delle relative infrastrutture. 
 
    1. I piani degli interventi di contenimento  e  abbattimento  del
rumore predisposti dalle  societa'  e  dagli  enti  di  gestione  dei
servizi pubblici di trasporto e delle  relative  infrastrutture  sono
soggetti: 
      a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente  agli  aspetti
metodologici  di  effettuazione  dei  rilievi  e   alla   valutazione
previsionale degli  impatti,  secondo  le  modalita'  previste  dalla
normativa vigente; 
      b)  all'acquisizione  dei  pareri  delle  strutture   regionali
interessate per il tramite della struttura  regionale  competente  in
materia di ambiente; 
      c) all'approvazione dei Comuni interessati, relativamente  agli
aspetti di compatibilita' con gli  strumenti  urbanistici  vigenti  e
all'uso del territorio in atto. 
    2. Al fine della predisposizione del piano di cui al comma 1,  le
societa' e gli enti di gestione dei servizi pubblici di  trasporto  e
delle relative infrastrutture  verificano  i  valori  di  riferimento
previsti  dalla  normativa  vigente  e  ne   assicurano   l'effettivo
rispetto. 
    3. Per quanto riguarda le infrastrutture di interesse regionale e
comunale si provvede con le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera b).