Art. 8 
 
             Piani di risanamento acustico delle imprese 
 
    1. Entro sei mesi dall'approvazione o dall'adeguamento dei  piani
comunali  di  classificazione  acustica,  le  imprese  verificano  il
rispetto dei valori limite previsti dalla  normativa  vigente,  anche
avvalendosi della consulenza dell'Osservatorio acustico regionale  di
cui all'art. 16. 
    2. Nell'ambito dei  compiti  di  vigilanza  e  controllo  di  cui
all'art. 14, qualora il Comune verifichi il  superamento  dei  valori
limite previsti dalla normativa  vigente,  fatte  salve  le  sanzioni
previste, ordina alle imprese la cui  attivita'  determina  emissioni
sonore nell'ambiente circostante di  adeguarsi  ai  limiti  di  legge
entro sei mesi dall'accertamento o di predispone, entro  il  medesimo
termine, un piano di risanamento acustico che  preveda  l'adeguamento
ai limiti di legge entro trenta mesi dall'approvazione del medesimo. 
    3. I piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese sono
soggetti: 
      a)  al  parere   vincolante   dell'ARPA,   relativamente   alla
conformita' del piano di  risanamento  acustico  ai  criteri  tecnici
stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma l; 
      b)  all'acquisizione  dei  pareri  delle  strutture   regionali
interessate per il tramite della struttura  regionale  competente  in
materia di ambiente; 
      c)  all'approvazione   da   parte   dei   Comuni   interessati,
relativamente  agli  aspetti  di  compatibilita'  con  gli  strumenti
urbanistici vigenti e all'uso del territorio in atto.