Art. 8 Piani di risanamento acustico delle imprese 1. Entro sei mesi dall'approvazione o dall'adeguamento dei piani comunali di classificazione acustica, le imprese verificano il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente, anche avvalendosi della consulenza dell'Osservatorio acustico regionale di cui all'art. 16. 2. Nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 14, qualora il Comune verifichi il superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, fatte salve le sanzioni previste, ordina alle imprese la cui attivita' determina emissioni sonore nell'ambiente circostante di adeguarsi ai limiti di legge entro sei mesi dall'accertamento o di predispone, entro il medesimo termine, un piano di risanamento acustico che preveda l'adeguamento ai limiti di legge entro trenta mesi dall'approvazione del medesimo. 3. I piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese sono soggetti: a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformita' del piano di risanamento acustico ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'art. 2, comma l; b) all'acquisizione dei pareri delle strutture regionali interessate per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente; c) all'approvazione da parte dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilita' con gli strumenti urbanistici vigenti e all'uso del territorio in atto.