Art. 9 Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, approva il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico. 2. La proposta di piano e' predisposta dalla struttura regio. nale competente in materia di ambiente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia d urbanistica e con l'ARPA. 3. Sulla base dei piani comunali di risanamento acustico d cui all'art. 6, il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica d attivare, con l'indicazione di quelli di competenza regionale e dei relativi costi. 4. I criteri di priorita' per il finanziamento degli interventi di bonifica acustica previsti dal piano, definiti dalla Giunta regionale, tengono conto, in particolare: a) dell'entita' del superamento dei valori limite; b) dell'entita' della popolazione esposta al rumore; c) della presenza di recettori sensibili; d) delle risorse eventualmente derivanti da trasferimenti dello Stato e di quelle eventualmente stanziate da la Regione. 5. Nell'ambito degli interventi individuati nel piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, la Regione puo' promuovere e finanziare studi e ricerche finalizzati ad una riduzione della rumorosita' emessa da sorgenti sonore specifiche aventi particolare impatto sul territorio regionale.