Art. 9 
 
Piano   regionale   triennale   di   intervento   per   la   bonifica
                     dall'inquinamento acustico 
 
    1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta  regionale  e
sentito il Consiglio permanente degli enti locali, approva  il  piano
regionale triennale di intervento per la  bonifica  dall'inquinamento
acustico. 
    2. La proposta di piano e'  predisposta  dalla  struttura  regio.
nale competente in materia di  ambiente,  in  collaborazione  con  la
struttura regionale competente in materia d urbanistica e con l'ARPA. 
    3. Sulla base dei piani comunali di risanamento  acustico  d  cui
all'art. 6,  il  piano  regionale  triennale  di  intervento  per  la
bonifica dall'inquinamento acustico definisce il  quadro  complessivo
degli interventi di bonifica d attivare, con l'indicazione di  quelli
di competenza regionale e dei relativi costi. 
    4. I criteri di priorita' per il finanziamento  degli  interventi
di bonifica  acustica  previsti  dal  piano,  definiti  dalla  Giunta
regionale, tengono conto, in particolare: 
      a) dell'entita' del superamento dei valori limite; 
      b) dell'entita' della popolazione esposta al rumore; 
      c) della presenza di recettori sensibili; 
      d) delle risorse eventualmente derivanti da trasferimenti dello
Stato e di quelle eventualmente stanziate da la Regione. 
    5. Nell'ambito degli interventi individuati nel  piano  regionale
triennale di intervento per la bonifica  dall'inquinamento  acustico,
la Regione puo' promuovere e finanziare studi e ricerche  finalizzati
ad  una  riduzione  della  rumorosita'  emessa  da  sorgenti   sonore
specifiche aventi particolare impatto sul territorio regionale.