Art. 11 
 
                    Abrogazione ed ultrattivita' 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 7 della  legge regionale  n.  28/1999  e'
abrogato. 
    2. Il comma 2  dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  28/1999
continua a trovare applicazione per  i  consiglieri  eletti  fino  al
termine della XII legislatura.