Art. 11 Abrogazione ed ultrattivita' 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1999 e' abrogato. 2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1999 continua a trovare applicazione per i consiglieri eletti fino al termine della XII legislatura.