Art. 4 
 
                      Modificazione all'art. 1 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1999,
n. 28 «nterventi per  il  contenimento  della  spesa  in  materia  di
previdenza  dei  consiglieri  regionali.  Costituzione  dell'Istituto
dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21  agosto
1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai membri del Consiglio
e della Giunta e sulla previdenza  dei  consiglieri  regionali)»,  e'
sostituito dal seguente: 
      «3. L'Istituto, avente una propria forma giuridica  autonoma  e
un proprio bilancio, separato da quello del Consiglio  regionale,  e'
amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio  regionale,  e'
gestito secondo principi assicurativi ed e' finanziato: 
        a) dalla trattenuta obbligatoria  a  carico  dei  consiglieri
regionali, di cui all'art. 3 della legge regionale n.  33/1995,  come
modificato dalla presente legge; 
        b) dal contributo versato dal Consiglio  regionale  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera b); 
        c) dal contributo versato  dal  Consiglio  regionale  per  le
spese relative alla gestione amministrativo-contabile  dell'Istituto,
nonche' per  quelle  relative  alle  imposte  gravanti  sull'Istituto
medesimo.».