Art. 4 Modificazione all'art. 1 1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 «nterventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)», e' sostituito dal seguente: «3. L'Istituto, avente una propria forma giuridica autonoma e un proprio bilancio, separato da quello del Consiglio regionale, e' amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e' gestito secondo principi assicurativi ed e' finanziato: a) dalla trattenuta obbligatoria a carico dei consiglieri regionali, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/1995, come modificato dalla presente legge; b) dal contributo versato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b); c) dal contributo versato dal Consiglio regionale per le spese relative alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, nonche' per quelle relative alle imposte gravanti sull'Istituto medesimo.».