Art. 5 
 
                      Modificazioni all'art. 5 
 
    1. Prima del  comma  1  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.
28/1999, e' aggiunto il seguente: 
      «01. L'assegno  vitalizio  compete  ai  consiglieri  regionali,
cessati dal mandato, che abbiano corrisposto  il  contributo  di  cui
all'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 per un periodo di  almeno
cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale, o che  abbiano
esercitato la facolta' di cui all'art. 5-bis, comma 1, e che  abbiano
raggiunto  l'eta'  per  conseguire  il  diritto  alla  corresponsione
dell'assegno.». 
    2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge  regionale  n.  28/1999  la
parola «minimo» e' soppressa. 
    3. Il comma 3 dell'art. 5 della legge  regionale  n.  28/1999  e'
sostituito dal seguente: 
      «3. La facolta' di cui al comma 2 e' riconosciuta, altresi', ai
consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore  della
presente legge  e  a  quelli  di  precedenti  legislature  che  hanno
maturato il diritto all'assegno vitalizio. In  tal  caso,  pero',  e'
possibile richiedere l'erogazione anticipata  dell'assegno  vitalizio
non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite  di
eta'. Per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita,
l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione  pari  al  tre  per
cento per ogni anno di anticipo. Per coloro che si trovano  in  parte
nel regime della prestazione definita ed in parte  nel  regime  della
capitalizzazione, la richiesta di erogazione  anticipata  ha  effetto
con la medesima decorrenza.». 
    4. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale  n.  28/1999,  le
parole: «Il limite minimo di eta'  rimane  fissato»  sono  sostituite
dalle parole: «L'eta' per conseguire il diritto  alla  corresponsione
dell'assegno vitalizio rimane fissata».