Art. 5 Modificazioni all'art. 5 1. Prima del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999, e' aggiunto il seguente: «01. L'assegno vitalizio compete ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale, o che abbiano esercitato la facolta' di cui all'art. 5-bis, comma 1, e che abbiano raggiunto l'eta' per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno.». 2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999 la parola «minimo» e' soppressa. 3. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999 e' sostituito dal seguente: «3. La facolta' di cui al comma 2 e' riconosciuta, altresi', ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio. In tal caso, pero', e' possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite di eta'. Per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo. Per coloro che si trovano in parte nel regime della prestazione definita ed in parte nel regime della capitalizzazione, la richiesta di erogazione anticipata ha effetto con la medesima decorrenza.». 4. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999, le parole: «Il limite minimo di eta' rimane fissato» sono sostituite dalle parole: «L'eta' per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio rimane fissata».