Art. 6 Inserimento dell'art. 5-bis 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 28/1999, come modificato dall'art. 5, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. (Contributi volontari, casi di restituzione e ricongiunzione) - 1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a 30 mesi ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio alla maturazione del quinquennio contributivo e al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', fatta salva la facolta' di cui all'art. 5, comma2. Nei casi di cui al presente comma, per il periodo di contribuzione volontaria il Consiglio regionale non versa i contributi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). 2. Il consigliere che intende avvalersi della facolta' di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente dell'Istituto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dal la data nella quale e' cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro tre mesi dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo dell'Istituto, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento e' determinato con riferimento all'indennita' di carica vigente alla data di cessazione dalla carica. 3. Il consigliere dichiarato ineleggibile non e' ammesso alla contribuzione volontaria ne' puo' esercitare la facolta' di cui al comma 5. 4. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 per un periodo inferiore a trenta mesi ed il consigliere che non abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1 possono chiedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data di cessazione dalla carica la restituzione della trattenuta obbligatoria, effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1995, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi. Le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalita' di cui all'art. 1, comma 3, lettera c). 5. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto, ai sensi del comma 4, la restituzione dei contributi versati, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, a domanda, a versare nuovamente i contributi in misura corrispondente a quelli restituiti. In tale caso, l'Istituto versa nella posizione individuale del consigliere le quote di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito in misura corrispondente a quella a suo tempo rimasta in capo all'Istituto.».