Art. 6 
 
                     Inserimento dell'art. 5-bis 
 
    1.  Dopo  l'art.  5  della  legge  regionale  n.  28/1999,   come
modificato dall'art. 5, e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis. (Contributi  volontari,  casi  di  restituzione  e
ricongiunzione) - 1. Il consigliere che abbia versato  il  contributo
di cui all'art. 3 della legge regionale n.  33/1995  per  un  periodo
inferiore a cinque anni ma pari almeno  a  30  mesi  ha  facolta'  di
continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il
versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire  il  diritto
all'assegno vitalizio alla maturazione del quinquennio contributivo e
al compimento del sessantacinquesimo anno di  eta',  fatta  salva  la
facolta' di cui all'art. 5, comma2.  Nei  casi  di  cui  al  presente
comma, per  il  periodo  di  contribuzione  volontaria  il  Consiglio
regionale non versa i contributi di cui all'art. 6, comma 1,  lettera
b). 
    2. Il consigliere che intende avvalersi della facolta' di cui  al
comma 1 deve presentare domanda scritta al  Presidente  dell'Istituto
entro il termine  perentorio  di  tre  mesi  dalla  data  di  mancata
rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre  cause,
dal la data nella quale e' cessato dalla carica. Il  versamento  deve
avvenire in unica soluzione entro tre  mesi  dall'accoglimento  della
domanda da parte del Consiglio direttivo  dell'Istituto,  a  pena  di
decadenza. L'ammontare del versamento e' determinato con  riferimento
all'indennita' di  carica  vigente  alla  data  di  cessazione  dalla
carica. 
    3. Il consigliere dichiarato ineleggibile  non  e'  ammesso  alla
contribuzione volontaria ne' puo' esercitare la facolta'  di  cui  al
comma 5. 
    4. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'art.
3 della legge regionale n. 33/1995 per un periodo inferiore a  trenta
mesi ed il consigliere che non abbia esercitato la facolta' di cui al
comma 1 possono chiedere, entro il termine  perentorio  di  tre  mesi
dalla data di mancata rielezione, o, se  la  cessazione  del  mandato
avvenga per altre cause, dalla data di  cessazione  dalla  carica  la
restituzione  della  trattenuta  obbligatoria,  effettuata  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale  n.  33/1995,  senza  rivalutazione
monetaria ne' corresponsione  di  interessi.  Le  quote  versate  dal
Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), ed il
rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto  e
sono vincolate alle finalita' di cui all'art. 1, comma 3, lettera c). 
    5. Il  consigliere  che  non  abbia  esercitato  il  mandato  per
un'intera legislatura e che abbia ottenuto, ai sensi del comma 4,  la
restituzione  dei  contributi  versati,  qualora  sia   rieletto   in
successive legislature, ha diritto, a domanda, a versare nuovamente i
contributi in misura corrispondente  a  quelli  restituiti.  In  tale
caso, l'Istituto versa nella posizione individuale del consigliere le
quote di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),  ed  il  rendimento
eventualmente conseguito in misura  corrispondente  a  quella  a  suo
tempo rimasta in capo all'Istituto.».