Art. 8 
 
                      Modificazioni all'art. 8 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge  regionale  n.  28/1999  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha  maturato
il diritto all'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la
posizione  individuale  dello  stesso  e'  attribuita,  in  forma  di
capitale, al coniuge o, in mancanza, ai figli se questi  ultimi  sono
fiscalmente a carico del consigliere o, in mancanza  di  figli,  agli
ascendenti di primo grado conviventi e  facenti  parte  dello  stesso
nucleo familiare del consigliere. In mancanza di  tali  soggetti,  la
posizione rimane acquisita all'Istituto dell'assegno vitalizio.». 
    2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale  n.  28/1999,  le
parole: «all'assegno vitalizio minimo,» sono sostituite dalle parole:
«all'assegno vitalizio, in forma di capitale.». 
    3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale  n.  28/1999,  la
parola: «minimo» e' soppressa. 
    4. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n.  28/1999,
come modificato dal comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. La  determinazione  dell'assegno  vitalizio,  nei  casi
previsti dai commi 2 e  3,  e'  effettuata  sulla  base  dell'importo
dell'indennita' di carica al momento del decesso o  alla  data  della
dichiarazione  di  accertamento  dell'inabilita'  al  lavoro  di  cui
all'art. 15 della legge regionale  n.  33/1995,  senza  rivalutazione
monetaria ne' corresponsione di interessi per il periodo mancante  al
compimento del quinquennio.».