Art. 8 Modificazioni all'art. 8 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1999 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la posizione individuale dello stesso e' attribuita, in forma di capitale, al coniuge o, in mancanza, ai figli se questi ultimi sono fiscalmente a carico del consigliere o, in mancanza di figli, agli ascendenti di primo grado conviventi e facenti parte dello stesso nucleo familiare del consigliere. In mancanza di tali soggetti, la posizione rimane acquisita all'Istituto dell'assegno vitalizio.». 2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1999, le parole: «all'assegno vitalizio minimo,» sono sostituite dalle parole: «all'assegno vitalizio, in forma di capitale.». 3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1999, la parola: «minimo» e' soppressa. 4. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1999, come modificato dal comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. La determinazione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dai commi 2 e 3, e' effettuata sulla base dell'importo dell'indennita' di carica al momento del decesso o alla data della dichiarazione di accertamento dell'inabilita' al lavoro di cui all'art. 15 della legge regionale n. 33/1995, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi per il periodo mancante al compimento del quinquennio.».