Art. 9 
 
                      Modificazioni all'art. 9 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge  regionale  n.  28/1999  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. Ai consiglieri regionali cui si  applica  il  regime  della
capitalizzazione e' data facolta', al termine di un periodo di almeno
cinque anni di mandato, di chiedere la restituzione delle  trattenute
obbligatorie effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.
33/1995, mentre le quote versate dal Consiglio  regionale,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera  b),  ed  il  rendimento  eventualmente
conseguito rimangono in  capo  all'Istituto  e  sono  vincolate  alle
finalita' previdenziali dell'ex consigliere regionale.».