Art. 9 Modificazioni all'art. 9 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 28/1999 e' sostituito dal seguente: «1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione e' data facolta', al termine di un periodo di almeno cinque anni di mandato, di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1995, mentre le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalita' previdenziali dell'ex consigliere regionale.».