Art. 2 
    1. Il comma 1 dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito: 
      «2. Al richiedente di agevolazioni per la costruzione, acquisto
o recupero della propria abitazione e' attribuito in base al  reddito
complessivo della famiglia il seguente punteggio: 
        a) 10 punti per un reddito fino a 20.000,00 Euro; 
        b) 9 punti per un reddito da 20.000,01 Euro fino a  22.350,00
Euro; 
        c) 8 punti per un reddito da 22.350,01 Euro fino a  24.700,00
Euro; 
        d) 7 punti per un reddito da 24.700,01 Euro fino a  27.000,00
Euro; 
        e) 6 punti per un reddito da 27.000,01 Euro fino a  29.700,00
Euro; 
        f) 5 punti per un reddito da 29.700,01 Euro fmo  a  32.400,00
Euro; 
        g) 4 punti per un reddito da 32.400,01 Euro fmo  a  35.600,00
Euro; 
        h) 3 punti per un reddito da 35.600,01 Euro fmo  a  38.800,00
Euro; 
        i) 2 punti per un reddito da 38.800,01 Euro fino a  44.400,00
Euro; 
        j) 1 punto per un reddito da 44.400,01 Euro fino a  50.000,00
Euro».