Art. 2 1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito: «2. Al richiedente di agevolazioni per la costruzione, acquisto o recupero della propria abitazione e' attribuito in base al reddito complessivo della famiglia il seguente punteggio: a) 10 punti per un reddito fino a 20.000,00 Euro; b) 9 punti per un reddito da 20.000,01 Euro fino a 22.350,00 Euro; c) 8 punti per un reddito da 22.350,01 Euro fino a 24.700,00 Euro; d) 7 punti per un reddito da 24.700,01 Euro fino a 27.000,00 Euro; e) 6 punti per un reddito da 27.000,01 Euro fino a 29.700,00 Euro; f) 5 punti per un reddito da 29.700,01 Euro fmo a 32.400,00 Euro; g) 4 punti per un reddito da 32.400,01 Euro fmo a 35.600,00 Euro; h) 3 punti per un reddito da 35.600,01 Euro fmo a 38.800,00 Euro; i) 2 punti per un reddito da 38.800,01 Euro fino a 44.400,00 Euro; j) 1 punto per un reddito da 44.400,01 Euro fino a 50.000,00 Euro».