Art. 3 
    Il comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito: 
      «9. Gli importi di cui al comma 1  si  riferiscono  ai  redditi
dell'anno 2008. Gli importi sono  adeguati  con  deliberazione  della
Giunta provinciale ai sensi dell'art. 58, comma 5, della legge.». 
    2. Il comma 10 dell'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' soppresso.