Art. 3 Il comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito: «9. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono ai redditi dell'anno 2008. Gli importi sono adeguati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 58, comma 5, della legge.». 2. Il comma 10 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' soppresso.