Art. 4 
    1. L'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta  provinciale
15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito: 
      «Art. 27. (Ambito di applicazione) - 1.  I  contributi  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera L),  e  all'art.  92  della  legge  sono
concessi per la realizzazione di opere  direttamente  finalizzate  al
superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici
residenziali  esistenti,  nonche'  per  l'adattamento  di  abitazioni
esistenti alle  esigenze  del  portatore  di  handicap.  In  caso  di
realizzazione di nuovi edifici  residenziali,  i  contributi  possono
essere concessi per  le  comprovate  maggiori  spese  di  adeguamento
dell'abitazione alle esigenze del portatore di handicap. 
    2. I contributi indicati al comma 1 sono concessi solo qualora  i
costi dei lavori previsti non siano inferiori a 2.000,00 Euro.».