Art. 4 1. L'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito: «Art. 27. (Ambito di applicazione) - 1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), e all'art. 92 della legge sono concessi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici residenziali esistenti, nonche' per l'adattamento di abitazioni esistenti alle esigenze del portatore di handicap. In caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali, i contributi possono essere concessi per le comprovate maggiori spese di adeguamento dell'abitazione alle esigenze del portatore di handicap. 2. I contributi indicati al comma 1 sono concessi solo qualora i costi dei lavori previsti non siano inferiori a 2.000,00 Euro.».