Art. 5 
    1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta  provinciale
15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito: 
      «Art. 28. (Prescrizioni tecniche) - 1. Le opere necessarie  per
il superamento o l'eliminazione di  barriere  architettoniche  devono
essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al  regolamento  di
esecuzione alla legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7.».