Art. 5 1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito: «Art. 28. (Prescrizioni tecniche) - 1. Le opere necessarie per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7.».