Art. 6 
    1. La lettera e)  del  comma  1  dell'art.  29  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  15  luglio  1999,  n.  42,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
      «e) dalle  persone  alle  quali  l'amministrazione  provinciale
eroga l'assegno di cura ai sensi dell'art. 8 della legge  provinciale
12 ottobre 2007, n. 9, purche' la persona portatrice di handicap  sia
convivente.». 
        
    2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 29  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  15  luglio  1999,  n.  42,  e
successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera f): 
      «f) dal coniuge del portatore di handicap o dalla  persona  con
esso convivente more uxorio qualora il portatore di handicap non  sia
fisicamente in grado di presentare la domanda.».