Art. 6 1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «e) dalle persone alle quali l'amministrazione provinciale eroga l'assegno di cura ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, purche' la persona portatrice di handicap sia convivente.». 2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera f): «f) dal coniuge del portatore di handicap o dalla persona con esso convivente more uxorio qualora il portatore di handicap non sia fisicamente in grado di presentare la domanda.».