Art. 7 
    1. L'art. 33 del decreto del Presidente della Giunta  provinciale
15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      «Art. 33. (Misura  del  contributo)  -  1.  Per  i  richiedenti
appartenenti alla prima fascia di reddito di cui  all'art.  58  della
legge, il contributo e' concesso in misura pari al: 
        a) 40 per cento della spesa riconosciuta  ammissibile  per  i
costi fino a 27.000,00 Euro; 
        b) 60 per cento della spesa riconosciuta  ammissibile  per  i
costi da 27.000,01 Euro a 54.000,00 Euro; 
        c) 80 per cento della spesa riconosciuta  ammissibile  per  i
costi da 54.000,01 Euro a 81.000,00 Euro. 
          
    2. Per i richiedenti il cui reddito non  supera  quello  previsto
per  l'assegnazione  di  abitazioni  in   locazione   dell'IPES,   il
contributo per i costi fino a 27.000,00 Euro puo' essere aumentato al
70 per cento. 
    3. Per i richiedenti appartenenti alla seconda fascia di  reddito
di cui all'art. 58 della legge, il contributo e' concesso  in  misura
pari al: 
      a) 30 per cento della  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  i
costi fino a 27.000,00 Euro; 
      b) 50 per cento della  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  i
costi da 27.000,01 Euro a 54.000,00 Euro; 
      c) 70 per cento della  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  i
costi da 54.000,01 Euro a 81.000,00 Euro. 
        
    4. Per i richiedenti appartenenti alla terza fascia di reddito di
cui all'art. 58 della legge, il contributo e' concesso in misura pari
al: 
      a) 30 per cento della  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  i
costi fino a 27.000,00 Euro; 
      b) 40 per cento della  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  i
costi da 27.000,01 Euro a 54.000,00 Euro; 
      c) 50 per cento della  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  i
costi da 54.000,01 Euro a 81.000,00 Euro. 
        
    5. Per i richiedenti appartenenti alla quarta e quinta fascia  di
reddito di cui all'articolo 58 della legge, il contributo e' concesso
in misura pari al 30 per cento della spesa  riconosciuta  ammissibile
per i costi fino a 81.000,00 Euro. 
    6. Per i condomini ove risiedono le persone di  cui  all'articolo
29, comma 1, lettera a), e per centri  e  istituti  residenziali  per
l'assistenza ai soggetti  portatori  di  handicap  il  contributo  e'
concesso in misura pari al 30  per  cento  della  spesa  riconosciuta
ammissibile per i costi fino a 81.000,00 Euro. 
    7. Su richiesta di singoli  condomini  portatori  di  handicap  e
appartenenti rispettivamente alla prima, seconda o  terza  fascia  di
reddito, la quota parte di  contributo  loro  spettante  puo'  essere
determinata nella misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 
    8. Per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile  si
fa  riferimento  alla  spesa  che  l'IPES   sostiene   per   analoghi
interventi. 
    9. Per le persone con accertato grado di  gravita'  dell'handicap
di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  i
limiti di reddito di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono  aumentati  del
20 per cento. 
    10. Gli importi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possono  essere
modificati   con   deliberazione   della   Giunta   provinciale    in
considerazione dell'aumento del costo di costruzione.». 
      
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
      Bolzano, 14 aprile 2009 
 
                             DURNWALDER 
 
    (Omissis).