Art. 2 
 
         Aumento di capitale sociale di Fidi Toscana S.p.a. 
 
    1. La Regione Toscana sostiene il rafforzamento  patrimoniale  di
Fidi Toscana S.p.a. allo scopo di  supportare  il  migliore  sviluppo
delle sue attivita' in favore del  sistema  economico  regionale  per
effetto della sua trasformazione in banca. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e'  autorizzata
a sottoscrivere aumenti a titolo oneroso di capitale sociale di  Fidi
Toscana  S.p.a.,  mediante  conferimento  delle   partecipazioni   ed
obbligazioni assunte dalla stessa societa' in nome e per conto  della
Regione Toscana, ai sensi dell'art. 5, comma  2,  lettera  b),  della
legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri  per  il  recupero  dei
crediti  acquisiti  a  seguito  dell'estinzione  delle   obbligazioni
fidejussorie  del  fondo  regionale   di   garanzia.   Modifiche   ed
integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n.  41,  istitutiva
della Fidi Agricola S.p.a.), nel testo modificato dall'art. 1,  comma
1, della legge regionale 24 dicembre  2002,  n.  46  (Modifiche  alla
legge regionale 28 marzo 1996, n. 24. Criteri  per  il  recupero  dei
crediti  acquisiti  a  seguito  dell'estinzione  delle   obbligazioni
fideiussorie  del  fondo  regionale   di   garanzia.   Modifiche   ed
integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n.  41,  istitutiva
della Fidi Agricola S.p.a.). 
    3.  Il  valore  del  conferimento  di  cui  al  comma  2,  e  del
conseguente incremento della partecipazione azionaria  regionale,  e'
determinato sulla base di specifica perizia  giurata  di  un  esperto
designato dal tribunale ai sensi dell'art. 2343 del codice civile.