Art. 2 Aumento di capitale sociale di Fidi Toscana S.p.a. 1. La Regione Toscana sostiene il rafforzamento patrimoniale di Fidi Toscana S.p.a. allo scopo di supportare il migliore sviluppo delle sue attivita' in favore del sistema economico regionale per effetto della sua trasformazione in banca. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere aumenti a titolo oneroso di capitale sociale di Fidi Toscana S.p.a., mediante conferimento delle partecipazioni ed obbligazioni assunte dalla stessa societa' in nome e per conto della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41, istitutiva della Fidi Agricola S.p.a.), nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24. Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41, istitutiva della Fidi Agricola S.p.a.). 3. Il valore del conferimento di cui al comma 2, e del conseguente incremento della partecipazione azionaria regionale, e' determinato sulla base di specifica perizia giurata di un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'art. 2343 del codice civile.