Art. 4 
 
                        Abrogazione differita 
 
    1. A decorrere dalla data di iscrizione di  Fidi  Toscana  S.p.a.
all'albo delle banche di cui all'art. 13 del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), sono abrogate le seguenti leggi regionali: 
      a) legge regionale 5 giugno 1974, n.  32  (Istituzione  di  una
societa' di diritto privato  a  prevalente  partecipazione  regionale
Fidi-Toscana S.p.a.); 
      b) legge regionale 7 febbraio 1983, n. 9 (Modifiche alla  legge
regionale n. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.a.); 
      c) legge regionale 26 novembre 1984, n. 69 (Legge  regionale  5
giugno 1974,  n.  32  «Istituzione  Societa'  di  diritto  privato  a
prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.a. per  favorire
l'accesso al credito e agevolare la consulenza  tecnica  alle  minori
imprese della Regione. Modifiche ed integrazioni»); 
      d)  legge  regionale  21  aprile  1986,  n.  17  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale n. 32/1974  istitutiva  della  Fidi
Toscana S.p.a.); 
      e)  legge  regionale  26  giugno  1992,  n.  25  (Modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale n. 32/1974 e  successive  modifiche
ed integrazioni costitutiva della Fidi Toscana S.p.a.); 
      f)  legge  regionale  5  giugno  1997,  n.  41  (Modifiche   ed
integrazioni alla legge regionale 5 giugno 1974,  n.  32,  istitutiva
della Fidi Toscana S.p.a.); 
      g)  art.  5  della  legge  regionale  21  gennaio  2000,  n.  3
(Disposizioni finanziarie per il finanziamento  di  provvedimenti  di
spesa per il periodo 2000-2002); 
      h) legge regionale 24 aprile 2002, n.  14  (Legge  regionale  5
giugno 1974, n. 32 «Istituzione di una societa' di diritto privato  a
prevalente partecipazione regionale  Fidi  Toscana  S.p.a.»  e  legge
regionale 30 maggio 1994,  n.  41  «Attribuzione  alla  Fidi  Toscana
S.p.a.  di  nuove  funzioni  in  favore  delle   imprese   agricole».
Modifiche), ad eccezione dell'art. 3; 
      i) art. 18 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge
finanziaria per l'anno 2004); 
      j) art. 26 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge
finanziaria per l'anno 2005); 
      k) art. 19 e art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2006, n.
64 (Legge finanziaria per l'anno 2007).