Art. 10 Il presidente del comitato tecnico-scientifico 1. Il Presidente della Giunta regionale individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico-scientifico. 2. Il presidente del comitato tecnico-scientifico: a) svolge funzioni di rappresentanza scientifica del consorzio; b) convoca e presiede le riunioni del comitato tecnico-scientifico; c) formula pareri in merito ai contenuti e ai metodi scientifici delle attivita' svolte dal consorzio.