Art. 10 
 
           Il presidente del comitato tecnico-scientifico 
 
    1. Il Presidente della Giunta regionale individua  tra  i  membri
nominati  quello  avente  le  funzioni  di  presidente  del  comitato
tecnico-scientifico. 
    2. Il presidente del comitato tecnico-scientifico: 
      a) svolge funzioni di rappresentanza scientifica del consorzio; 
      b)   convoca   e   presiede   le    riunioni    del    comitato
tecnico-scientifico; 
      c)  formula  pareri  in  merito  ai  contenuti  e   ai   metodi
scientifici delle attivita' svolte dal consorzio.