Art. 12 
 
                        Collegio dei revisori 
 
    1. Il collegio dei revisori e' composto da tre  membri,  iscritti
nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE,  relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di  legge  di
documenti  contabili),  nominati  dal  Consiglio  regionale  che   ne
individua anche il presidente. 
    2. Il collegio resta in carica cinque anni ed i  suoi  componenti
possono essere confermati una sola volta. 
    3. Il collegio delibera validamente anche con la presenza di  due
componenti; in caso di parita', prevale il voto  del  presidente;  in
assenza del presidente, prevale il voto del membro piu' anziano. 
    4. Ai membri del collegio dei revisori spetta un'indennita' annua
nella misura stabilita dall'assemblea, ai sensi dell'art. 8, comma 4,
lettera h), e comunque non superiore: 
      a)  per  il  presidente  del  collegio,   al   10   per   cento
dell'indennita' annua spettante all'amministratore unico, esclusa  la
retribuzione di risultato; 
      b)  per  gli  altri  membri  del  collegio,  all'8  per   cento
dell'indennita' annua spettante all'amministratore unico  esclusa  la
retribuzione di risultato. 
    5. Ai componenti il  collegio  dei  revisori  residenti  in  sede
diversa da quella del consorzio e' dovuto inoltre, quando si  rechino
alle sedute dell'organo di controllo,  il  rimborso  delle  spese  in
analogia a quanto previsto dalla normativa vigente  per  i  dirigenti
regionali. 
    6.  Il  collegio  dei  revisori  verifica  la  regolarita'  della
gestione e la corretta applicazione delle norme  di  amministrazione,
di contabilita' e fiscali, anche  collaborando  con  l'amministratore
unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli
atti. 
    7. Il collegio dei revisori controlla l'intera gestione, in  base
a  criteri  di  efficienza  e  di  tutela   dell'interesse   pubblico
perseguito dal consorzio. 
    8. E' obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori,
reso collegialmente, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio
di esercizio. 
    9. Il presidente del collegio relaziona annualmente  ai  soggetti
partecipanti al consorzio sui risultati dell'attivita'  del  collegio
medesimo.