Art. 13 
 
            Entrate finanziarie, contabilita' e contratti 
 
    1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite: 
      a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri
enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive
quote di partecipazione, a copertura delle spese di  funzionamento  e
delle attivita' ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); 
      b) dagli ulteriori contributi straordinari dei  consorziati,  a
copertura delle attivita' straordinarie di cui all'art. 5,  comma  1,
lettera  b),  e  delle  ulteriori  spese  di  funzionamento  ad  esse
relative. 
    2. Il contributo ordinario annuale della Regione di cui al  comma
1, lettera a), non puo' essere superiore a € 1.500.000,00. 
    3.  L'importo  massimo  di  cui  al  comma   2,   e'   aggiornato
annualmente, a decorrere dall'anno successivo a  quello  dell'entrata
in vigore della presente legge,  sulla  base  dell'indice  del  costo
della vita stabilito dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),
fermo restando che il contributo  ordinario  della  Regione  e  degli
altri consorziati, di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  puo'  essere
incrementato ovvero diminuito in misura proporzionale alle rispettive
quote di partecipazione. 
    4. Il LAMMA e' tenuto all'applicazione della  vigente  disciplina
regionale in materia di attivita'  contrattuale  e  di  gestione  del
patrimonio.