Art. 13 Entrate finanziarie, contabilita' e contratti 1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite: a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attivita' ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); b) dagli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attivita' straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative. 2. Il contributo ordinario annuale della Regione di cui al comma 1, lettera a), non puo' essere superiore a € 1.500.000,00. 3. L'importo massimo di cui al comma 2, e' aggiornato annualmente, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'indice del costo della vita stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), fermo restando che il contributo ordinario della Regione e degli altri consorziati, di cui al comma 1, lettera a), puo' essere incrementato ovvero diminuito in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. 4. Il LAMMA e' tenuto all'applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attivita' contrattuale e di gestione del patrimonio.