Art. 14 Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio 1. Il bilancio preventivo economico annuale e' adottato dall'assemblea dei soci entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed e' trasmesso, assieme alla relazione del collegio dei revisori, alla Giunta regionale che lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento. 2. Il bilancio di esercizio e' adottato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ed e' trasmesso alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l' approvazione. 3. Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed e' redatto secondo i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo economico si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale. 4. Il bilancio preventivo economico e' corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attivita' e le previsioni economiche. 5. Il bilancio di esercizio e' corredato da una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attivita' poste in essere. 6. L'eventuale risultato positivo di esercizio e' accantonato a riserva; almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva e' reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva puo' essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.