Art. 14 
 
        Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio 
 
    1.  Il  bilancio  preventivo  economico   annuale   e'   adottato
dall'assemblea dei soci entro il 31 ottobre  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, ed e' trasmesso, assieme  alla  relazione  del
collegio dei revisori, alla Giunta regionale che lo  approva,  previo
parere  del  Consiglio   regionale,   entro   sessanta   giorni   dal
ricevimento. 
    2. Il bilancio di esercizio e' adottato dall'assemblea  dei  soci
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di  riferimento,  ed
e' trasmesso alla Giunta regionale,  corredato  dalla  relazione  del
collegio dei revisori. La Giunta  regionale  lo  invia  al  Consiglio
regionale per l' approvazione. 
    3.  Il  bilancio  preventivo  economico  si  compone  del   conto
economico,  della  nota  integrativa  e  del  piano   annuale   degli
investimenti.  Il  bilancio  di  esercizio  si  compone  dello  stato
patrimoniale, del conto economico e  della  nota  integrativa  ed  e'
redatto secondo i principi di cui agli  artt.  2423  e  seguenti  del
codice civile, in quanto compatibili. La struttura  del  bilancio  di
esercizio e del bilancio preventivo economico si conforma allo schema
deliberato dalla Giunta regionale. 
    4. Il bilancio preventivo economico e' corredato da una relazione
dell'amministratore unico che  evidenzia  i  rapporti  tra  il  piano
annuale delle attivita' e le previsioni economiche. 
    5. Il  bilancio  di  esercizio  e'  corredato  da  una  relazione
dell'amministratore unico che evidenzia i  rapporti  tra  gli  eventi
economici e patrimoniali e le attivita' poste in essere. 
    6. L'eventuale risultato positivo di esercizio e'  accantonato  a
riserva; almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva e' reso
indisponibile  per  ripianare  eventuali   perdite   nei   successivi
esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva puo' essere
destinata ad  investimenti  o  ad  iniziative  straordinarie  per  il
funzionamento del consorzio previa autorizzazione dell'assemblea  dei
soci.