Art. 16 Indirizzi all'attivita' l. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attivita' del consorzio, sentiti gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, altresi', le attivita' ordinarie di cui all'art. 5, comma 2.