Art. 16 
 
                       Indirizzi all'attivita' 
 
    l. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta  regionale,  con
apposita  deliberazione,  approva  indirizzi  per   l'attivita'   del
consorzio, sentiti gli altri  enti  consorziati  e  in  coerenza  con
quanto  disposto  dalla  vigente  normativa  e   dagli   atti   della
programmazione regionale. 
    2. Con la deliberazione di cui al comma 1,  la  Giunta  regionale
definisce, altresi', le attivita' ordinarie di cui all'art. 5,  comma
2.