Art. 18 
 
                              Vigilanza 
 
    1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione
del consorzio e puo' disporre ispezioni mediante la nomina di  uno  o
piu' ispettori scelti fra il personale regionale dirigente o  fra  il
personale dirigente degli enti consorziati, al fine di verificare  il
regolare funzionamento del consorzio medesimo. 
    2. I poteri sostitutivi nei confronti degli organi del  consorzio
sono esercitati  ai  sensi  delle  disposizioni  relative  agli  enti
dipendenti contenute nella legge regionale 31  ottobre  2001,  n.  53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). 
    3. La Giunta regionale,  prima  di  procedere  all'esercizio  dei
poteri di vigilanza, alla diffida del consorzio  o  alla  nomina  del
commissario, ne da'  tempestiva  comunicazione  agli  altri  soggetti
consorziati.