Art. 18 Vigilanza 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del consorzio e puo' disporre ispezioni mediante la nomina di uno o piu' ispettori scelti fra il personale regionale dirigente o fra il personale dirigente degli enti consorziati, al fine di verificare il regolare funzionamento del consorzio medesimo. 2. I poteri sostitutivi nei confronti degli organi del consorzio sono esercitati ai sensi delle disposizioni relative agli enti dipendenti contenute nella legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). 3. La Giunta regionale, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, alla diffida del consorzio o alla nomina del commissario, ne da' tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.