Art. 3 Quote di partecipazione e fondo di dotazione 1. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati sono definite nella convenzione di cui all'art. 6, comma 2. In ogni caso la quota di partecipazione della Regione al consorzio non puo' essere inferiore al 51 per cento. 2. Il fondo di dotazione del consorzio e' costituito dai conferimenti effettuati dai consorziati in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Salvo quanto previsto al comma 3, il fondo e' incrementato in conseguenza dell'ingresso di un nuovo consorziato od eventualmente diminuito in conseguenza del recesso o dell'esclusione di un consorziato, secondo le modalita' stabilite dallo statuto. 3. Il nuovo consorziato puo' acquistare, con le modalita' stabilite dallo statuto, le quote di partecipazione, o parte di esse, degli altri consorziati, restando invariata l'entita' del fondo di dotazione.