Art. 3 
 
            Quote di partecipazione e fondo di dotazione 
 
    1. Le  quote  di  partecipazione  dei  singoli  consorziati  sono
definite nella convenzione di cui all'art. 6, comma 2. In  ogni  caso
la quota di partecipazione della Regione al consorzio non puo' essere
inferiore al 51 per cento. 
    2.  Il  fondo  di  dotazione  del  consorzio  e'  costituito  dai
conferimenti effettuati dai consorziati in misura proporzionale  alla
propria quota di partecipazione. Salvo quanto previsto al comma 3, il
fondo e'  incrementato  in  conseguenza  dell'ingresso  di  un  nuovo
consorziato od eventualmente diminuito in conseguenza del  recesso  o
dell'esclusione di un consorziato,  secondo  le  modalita'  stabilite
dallo statuto. 
    3.  Il  nuovo  consorziato  puo'  acquistare,  con  le  modalita'
stabilite dallo statuto, le quote di partecipazione, o parte di esse,
degli altri consorziati, restando invariata l'entita'  del  fondo  di
dotazione.