Art. 5 Piano annuale delle attivita' 1. Le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attivita' del consorzio e sono distinte in: a) attivita' ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a); b) attivita' straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attivita' ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera b). 2. Sono ordinarie le attivita' di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali di cui all'art. 16. 3. Il piano annuale delle attivita' e' elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'art. 16 ed e' adottato dall'assemblea dei soci; il piano e' trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale. 4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano annuale delle attivita' sono adottate dall'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale. 5. L'amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.