Art. 5 
 
                    Piano annuale delle attivita' 
 
    1. Le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, sono  svolte  secondo
quanto previsto nel piano annuale delle  attivita'  del  consorzio  e
sono distinte in: 
      a) attivita' ordinarie, finanziate con il contributo  ordinario
annuale della Regione e degli altri enti consorziati, di cui all'art.
13, comma 1, lettera a); 
      b) attivita' straordinarie, richieste dagli enti consorziati in
aggiunta alle attivita'  ordinarie  e  finanziate  con  i  contributi
straordinari degli stessi consorziati richiedenti di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b). 
    2.  Sono  ordinarie  le  attivita'  di   interesse   comune   dei
consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti  con  gli  atti
della programmazione regionale, individuate negli  indirizzi  annuali
di cui all'art. 16. 
    3.   Il   piano   annuale   delle    attivita'    e'    elaborato
dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di
cui all'art. 16 ed e' adottato dall'assemblea dei soci; il  piano  e'
trasmesso, entro il 31  ottobre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, alla  Giunta  regionale  che  lo  approva  entro  il  31
dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale. 
    4. Nel corso dell'anno di  riferimento,  eventuali  modifiche  al
piano annuale delle attivita' sono adottate dall'assemblea dei  soci,
su proposta dell'amministratore  unico,  ed  approvate  dalla  Giunta
regionale. 
    5. L'amministratore unico  presenta  alla  Giunta  regionale  una
relazione  semestrale   sull'avanzamento   del   piano   secondo   le
indicazioni contenute nel piano stesso.