Art. 8 Assemblea dei soci 1. L'assemblea dei soci e' composta dai rappresentanti degli enti consorziati. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati e' proporzionale alla quota di partecipazione individuata dalla convenzione. 2. Il rappresentante della Regione in seno all'assemblea e' il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente puo' delegare a rappresentarlo il dirigente competente. 3. La Giunta regionale con propria deliberazione fornisce al proprio rappresentante nell'assemblea del consorzio indicazioni di voto in merito ai punti individuati all'ordine del giorno. 4. Spetta all'assemblea: a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale; b) adottare il piano annuale delle attivita' del consorzio e sue eventuali modifiche in corso d'anno; c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione; d) deliberare i regolamenti interni di funzionamento; e) approvare la pianta organica del consorzio; f) deliberare in ordine all'ingresso ed al recesso dei consorziati; g) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto; h) determinare le indennita' e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili.