Art. 8 
 
                         Assemblea dei soci 
 
    1. L'assemblea dei soci e' composta dai rappresentanti degli enti
consorziati. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei  consorziati
e' proporzionale  alla  quota  di  partecipazione  individuata  dalla
convenzione. 
    2. Il rappresentante della Regione in seno  all'assemblea  e'  il
Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato; in caso  di
impedimento dell'assessore delegato, il Presidente  puo'  delegare  a
rappresentarlo il dirigente competente. 
    3. La Giunta regionale  con  propria  deliberazione  fornisce  al
proprio rappresentante nell'assemblea del  consorzio  indicazioni  di
voto in merito ai punti individuati all'ordine del giorno. 
    4. Spetta all'assemblea: 
      a) adottare il  bilancio  preventivo  economico  pluriennale  e
annuale; 
      b) adottare il piano annuale delle attivita'  del  consorzio  e
sue eventuali modifiche in corso d'anno; 
      c)  adottare  il  bilancio  di  esercizio  e  la  relazione  di
gestione; 
      d) deliberare i regolamenti interni di funzionamento; 
      e) approvare la pianta organica del consorzio; 
      f)  deliberare  in  ordine  all'ingresso  ed  al  recesso   dei
consorziati; 
      g) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati  alla
sua competenza dallo statuto; 
      h) determinare le indennita' e i gettoni di presenza  spettanti
agli organi consortili.