Art. 9 
 
                    Comitato tecnico-scientifico 
 
    1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di  indirizzo,  di
proposta e consultive  in  merito  agli  aspetti  tecnico-scientifici
delle attivita' svolte dal consorzio; in particolare, il comitato: 
      a)  elabora  indicazioni  operative  per   garantire   standard
scientifici di  alta  qualita'  alle  attivita'  del  consorzio,  nel
rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta  regionale  ai  sensi
dell'art. 16 e del piano annuale delle attivita' del Consorzio; 
      b) svolge attivita' di supervisione sull'attivita'  scientifica
del consorzio ed esprime valutazioni sui risultati conseguiti; 
      c) esprime, per  gli  aspetti  tecnico-scientifici  di  propria
competenza,   pareri   su   ogni   oggetto   ad    esso    sottoposto
dall'amministratore unico. 
    2. Il comitato tecnico-scientifico  e'  composto  da  tre  membri
esperti nelle materie di  cui  all'art.  4,  comma  1,  nominati  dal
Presidente della Giunta regionale, di cui un membro  su  designazione
degli enti pubblici di ricerca consorziati. 
    3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico e' riconosciuto  un
gettone  di  presenza  per  ogni  giorno  di  riunione  nella  misura
determinata dall'assemblea, ai sensi dell'art. 8,  comma  4,  lettera
h), e, comunque, non superiore a € 250. 
    4. Alle riunioni del  comitato  tecnico-scientifico  e'  invitato
l'amministratore unico.