Art. 9 Comitato tecnico-scientifico 1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive in merito agli aspetti tecnico-scientifici delle attivita' svolte dal consorzio; in particolare, il comitato: a) elabora indicazioni operative per garantire standard scientifici di alta qualita' alle attivita' del consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 16 e del piano annuale delle attivita' del Consorzio; b) svolge attivita' di supervisione sull'attivita' scientifica del consorzio ed esprime valutazioni sui risultati conseguiti; c) esprime, per gli aspetti tecnico-scientifici di propria competenza, pareri su ogni oggetto ad esso sottoposto dall'amministratore unico. 2. Il comitato tecnico-scientifico e' composto da tre membri esperti nelle materie di cui all'art. 4, comma 1, nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui un membro su designazione degli enti pubblici di ricerca consorziati. 3. Ai membri del comitato tecnico-scientifico e' riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura determinata dall'assemblea, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera h), e, comunque, non superiore a € 250. 4. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico e' invitato l'amministratore unico.