Art. 11 
 
                    Contributi in conto capitale 
 
    1. La Regione, per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'art. 10, comma 1, lettera a), concede ogni anno, ai  soggetti  di
cui all'art. 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di  bilancio,
contributi in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo
massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'art. 7. 
    2.  Le  richieste  volte  alla   realizzazione   e   manutenzione
straordinaria di  impianti  sportivi  destinati  ad  ospitare  grandi
eventi di carattere internazionale sono presentate dai comuni sede di
assegnazione delle candidature  e  i  contributi  in  conto  capitale
possono essere concessi in misura  non  superiore  all'80  per  cento
della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo
massimo stabilito dal Programma  regionale  di  cui  all'art.  7  per
ciascun intervento. Le risorse da destinarsi per le finalita' di  cui
al  presente  comma  non  possono  superare  l'80  per  cento   dello
stanziamento  annuale  previsto  nel  corrispondente   capitolo   del
bilancio regionale di previsione.