Art. 11 Contributi in conto capitale 1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), concede ogni anno, ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'art. 7. 2. Le richieste volte alla realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti sportivi destinati ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale sono presentate dai comuni sede di assegnazione delle candidature e i contributi in conto capitale possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'art. 7 per ciascun intervento. Le risorse da destinarsi per le finalita' di cui al presente comma non possono superare l'80 per cento dello stanziamento annuale previsto nel corrispondente capitolo del bilancio regionale di previsione.