Art. 12 
 
                    Contributi in conto interessi 
 
    1. La Regione  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'art. 10, comma 1, lettera a), concede ai soggetti di cui all'art.
10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti  di  bilancio,  contributi
annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori  alla
misura  del  5  per  cento  per  .un  periodo  massimo  di   quindici
annualita'. 
    2.  La  spesa  riconosciuta  ammissibile  per  la  richiesta  dei
contributi di cui al comma 1 non puo' superare, per ogni  intervento,
l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di  cui  all'art.
7. 
    3. Le risorse da destinarsi per le richieste presentate da comuni
sede di assegnazione di candidature  ad  ospitare  grandi  eventi  di
carattere internazionale, non possono superare l'80 per  cento  dello
stanziamento  annuale  previsto  nel  corrispondente   capitolo   del
bilancio regionale di previsione.