Art. 12 Contributi in conto interessi 1. La Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), concede ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per .un periodo massimo di quindici annualita'. 2. La spesa riconosciuta ammissibile per la richiesta dei contributi di cui al comma 1 non puo' superare, per ogni intervento, l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'art. 7. 3. Le risorse da destinarsi per le richieste presentate da comuni sede di assegnazione di candidature ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale, non possono superare l'80 per cento dello stanziamento annuale previsto nel corrispondente capitolo del bilancio regionale di previsione.