Art. 15 Concessione dei contributi per impianti sportivi e dei contributi straordinari per eventi naturali 1. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contributi di cui agli articoli 10, 11 e 13 entro il 31 maggio di ogni anno. 2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 della legge regionale n. 10/2008, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono provvedere alla consegna dei lavori entro il termine improrogabile di ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell'atto regionale di impegno del finanziamento, salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2. Il mancato rispetto del termine di cui al presente comma comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati. 3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al comma 1 le richieste: a) presentate fuori termine; b) riguardanti lavori gia' eseguiti o gia' iniziati prima della formale comunicazione di concessione da parte della Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13; c) avanzate da soggetti che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, abbiano subito la decadenza o la revoca dei contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente legge, per loro inadempimenti, indipendenti da cause di forza maggiore. 4. Sono soggetti a revoca i contributi in conto interessi concessi per interventi i cui lavori siano iniziati prima dell'avvenuta concessione del mutuo, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13. 5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4 non si applicano agli impianti destinati ad ospitare grandi eventi sportivi di carattere internazionale assegnati in Liguria, purche' venga dato atto, nel provvedimento comunale di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, della necessita' ed urgenza di procedere legata alla candidatura. 6. Eventuali variazioni della progettazione definitiva o esecutiva rispetto al progetto ammesso al finanziamento devono essere comunicate tempestivamente alla Regione che provvede a valutarne l'ammissibilita' sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici e tenuto conto dei criteri previsti dal Programma regionale di cui all'art. 7.