Art. 15 
 
          Concessione dei contributi per impianti sportivi 
          e dei contributi straordinari per eventi naturali 
 
    1. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio,
i contributi di cui agli articoli 10, 11 e 13 entro il 31  maggio  di
ogni anno. 
    2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 della legge regionale
n. 10/2008, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al  comma  1
devono  provvedere  alla  consegna  dei  lavori  entro   il   termine
improrogabile di ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell'atto
regionale  di  impegno  del  finanziamento,  salvo  quanto   previsto
all'art. 13, comma 2. Il mancato  rispetto  del  termine  di  cui  al
presente comma comporta il definanziamento  automatico  dei  progetti
interessati. 
    3. Non sono  ammissibili  ai  benefici  di  cui  al  comma  1  le
richieste: 
      a) presentate fuori termine; 
      b) riguardanti lavori gia' eseguiti o gia' iniziati prima della
formale comunicazione di concessione da parte  della  Regione,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 13; 
      c) avanzate da soggetti che, nell'anno precedente a  quello  di
presentazione della domanda, abbiano subito la decadenza o la  revoca
dei contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente  legge,
per loro inadempimenti, indipendenti da cause di forza maggiore. 
    4. Sono  soggetti  a  revoca  i  contributi  in  conto  interessi
concessi  per  interventi  i  cui   lavori   siano   iniziati   prima
dell'avvenuta concessione del mutuo, salvo quanto previsto dal  comma
2 dell'art. 13. 
    5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), e  al  comma  4
non si applicano agli impianti destinati ad  ospitare  grandi  eventi
sportivi di carattere internazionale assegnati  in  Liguria,  purche'
venga dato atto,  nel  provvedimento  comunale  di  approvazione  del
progetto  esecutivo  dell'opera,  della  necessita'  ed  urgenza   di
procedere legata alla candidatura. 
    6.  Eventuali  variazioni  della   progettazione   definitiva   o
esecutiva rispetto al progetto ammesso al finanziamento devono essere
comunicate tempestivamente alla  Regione  che  provvede  a  valutarne
l'ammissibilita' sulla base della normativa  vigente  in  materia  di
lavori pubblici e tenuto conto dei  criteri  previsti  dal  Programma
regionale di cui all'art. 7.