Art. 16 Liquidazione dei contributi per impianti sportivi e dei contributi straordinari per eventi naturali 1. Il contributo di cui all'art. 11 e' liquidato per il 50 per cento ad avvenuta presentazione del progetto esecutivo dell'opera, secondo le seguenti modalita': a) ai beneficiari di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), a seguito di presentazione di domanda corredata dall'atto di aggiudicazione dei lavori e dall'atto di formale consegna degli stessi; b) ai beneficiari di cui all'art. 10, comma 2, lettere b) e c), a seguito di presentazione di domanda corredata dalla documentazione inerente la consegna e l'inizio dei lavori e da fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'ammontare del contributo concesso, volta a garantire l'esecuzione dell'opera. 2. Il restante 50 per cento del contributo di cui all'art. 11, e' liquidato previa presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera, completo della rendicontazione finale dell'intervento, in ottemperanza alle norme vigenti in materia. 3. Il contributo di cui all'art. 12 e' liquidato ai beneficiari ovvero all'Istituto di credito mutuante, con decorrenza dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, a seguito di presentazione di domanda corredata dal progetto esecutivo dell'opera e dalla documentazione di aggiudicazione, consegna e inizio dei lavori di cui al comma 1, lettere a) e b), nei casi ivi previsti, nonche' dal contratto di mutuo. 4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 3 sono obbligati a trasmettere alla Regione la rendicontazione finale dell'intervento finanziato, in ottemperanza alle norme vigenti in materia. 5. I contributi di cui all'art. 13 sono liquidati per il 20 per cento del loro ammontare all'atto della concessione degli stessi e per la parte restante dopo l'avvenuta conclusione dei lavori o l'acquisizione delle attrezzature, previa presentazione della rendicontazione finale dell'intervento, in ottemperanza alle norme vigenti.